Il collegio

CONSIGLIO DIRETTIVO

PresidenteGeom. Massimiliano Pettorali
Vice PresidenteGeom. Marzia Lazzerini
SegretarioGeom. Fabio Barbieri
TesoriereGeom. Maria Letizia Mannucci
ConsigliereGeom. Massimo Bocci
ConsigliereGeom. Emanuele Bossini
ConsigliereGeom. Simone Canapini
ConsigliereGeom. Andrea Carignani
ConsigliereGeom. Francesco Pacenti

CODICE PENALE

  • Art. 348: Abusivo esercizio di una professione. Chiunque abusivamente esercita una professione, per la quale richiesta una speciale abilitazione dello stato, è punito con la reclusione fino a sei mesi con multa da Euro 0,52 a Euro 2,58.


CODICE CIVILE

  • Art. 2231: Mancanza d’iscrizione. Quando l’ esercizio di una attività professionale è condizionata alla iscrizione di un albo o elenco, la prestazione eseguita da chi non è iscritto non gli da azione per il pagamnto della retribuzione. La cancellazione dall’albo o elenco risolve il contratto salvo il diritto del prestatore di opera al rimborso delle spese incontrate e ad un compenso adeguato alla utilità del lavoro compiuto.

ORDINAMENTO PROFESSIONALE

  • (R.D. 11-2-1929, n.274)
    Regolamento per la professione di geometra
  • (L. 25-4-1938, n.897)
    Obbligatorietà iscrizione e custodia degli Albi 
  • (D.Legisl. 23.11.1944, n.382)
    Norme sui Consigli dei Collegi e sui Consigli nazionali 
  • (D.M. 15-2-1949, n.59)
    Trattazione ricorsi davanti al Consiglio nazionale
  • (L. 7-3-1985, n.75)
    Modifiche all’ordinamento professionale dei geometri
  • (L. 7-3-1985, n.75)
    Disciplina dei requisiti per l’ammissione all’esame di Stato

ESAMI DI STATO E PRATICANTATO

  • (D.M.P.I. 15 marzo 1986)
    Regolamento per gli esami di Stato per l’abilitazione all’esercizio della libera professione di geometra
  • Direttive Consiglio Nazionale Geometri 22-23 Novenbre 2006
    Modalità per l’iscrizione e lo svolgimento del praticantato nonché per la tenuta dei relativi registri

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Il codice deontologico risponde alla finalità di individuare, seppure in modo non esaustivo, la condotta a cui i professionisti devono conformarsi allo scopo di rispettare i principi generali di etica professionale.
Le norme deontologiche sono preordinate al fine di assicurare l’esercizio della professione secondo canoni di correttezza, decoro e dignità, garantendo altresì che il comportamento non pregiudichi gli interessi superiori della collettività, ma favorisca lo sviluppo della società.
Il codice si compone di precetti particolari che integrano i principi generali desumibili dall’ordinamento professionale, il quale, fra l’altro, attribuisce ai Consigli dei Collegi il compito di assicurarne il pieno rispetto attraverso l’esercizio del potere disciplinare nei confronti degli iscritti all’Albo.
L’obiettivo che si intende raggiungere, mediante la predisposizione del codice deontologico nazionale, è quello di fornire un quadro unitario di regole di riferimento per l’intera Categoria.

Il presente articolato si compone di 28 articoli suddivisi nei seguenti cinque titoli:

  • Titolo I: Dei principi generali
  • Titolo II: Della condotta
  • Titolo III: Della prestazione
  • Titolo IV: Sanzioni disciplinari
  • Titolo V: Disposizioni finali

In particolare, il Titolo I si compone di due sezioni, la prima attiene al dovere di osservanza delle regole deontologiche da parte del professionista, mentre la seconda riguarda le modalità di svolgimento della prestazione intellettuale.

Il Titolo II si compone di sei sezioni dedicate alla condotta che il geometra deve osservare nell’esercizio della professione con riferimento specifico all’aggiornamento professionale, alla concorrenza ed alla pubblicità; particolare rilievo è inoltre attribuito ai rapporti professionali tra il geometra e gli altri soggetti appartenenti alla Categoria: i colleghi, il Consiglio del Collegio, i praticanti.

Il Titolo III è dedicato agli aspetti della prestazione professionale che attengono ai rapporti con i soggetti terzi, estranei alla Categoria, sia con riferimento alla clientela, poiché la prestazione costituisce oggetto di un rapporto fiduciario, sia con riguardo ad uffici ed enti nonché ad altre categorie professionali, con i quali il geometra abitualmente si confronta.

Il Titolo IV è riferito alle sanzioni disciplinari previste dall’ordinamento professionale, mentre il Titolo V sancisce le disposizioni interpretative e finali del presente codice deontologico.

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Il Consiglio Nazionale Geometri

  • Visto l’articolo 23 lettera b) del Codice Deontologico della categoria il quale prevede che il Geometra deve “mantenere costantemente aggiornata la propria preparazione professionale attraverso lo volgimento e la frequenza delle attività di informazione, di formazione e aggiornamento secondo le modalità statuite dal Consiglio Nazionale sentiti i Collegi Provinciali e Circondariali”;
  • Vista la mozione approvata dall’assemblea dei Presidenti in data 23 giugno 2006;
  • Visto l’articolo 13 comma 4° del regolamento sulla Formazione Continua professionale approvato dal Consiglio Nazionale in data 22 novembre 2006 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 53 del 5 marzo 2007 (estratti, sunti e comunicati)

Considerato quanto segue:

  1. La vigente normativa riguardante gli Ordini e i Collegi professionali risponde all’esigenza di realizzare un rilevante interesse pubblico.
  2. La formazione continua costituisce un punto cruciale della strategia definita dal Consiglio Europeo (Lisbona 2000) cioè nel realizzare un “economia basata sulla conoscenza più competitiva del mondo entro il 2010” in grado di realizzare una crescita economica sostenibile, accompagnata da nuove e migliori condizioni e una maggiore coesione sociale.
  3. La formazione continua è finalizzata a garantire un continuo aggiornamento delle conoscenze scientifiche necessarie per corretto esercizio dell’attività professionale a tutela della collettività.
  4. L’introduzione, a livello europeo, di tessere professionali impone la necessità di rendere pubblico il percorso formativo (curriculum) dei professionisti attraverso informazioni, nel pieno rispetto delle disposizioni sulla protezione dei dati personali, relativi anche all’esperienza professionale e conseguentemente alla formazione svolta.
  5. Il Parlamento di Strasburgo ha approvato la direttiva sul riconoscimento delle qualifiche professionali e cioè il riconoscimento automatico delle professioni in tutta l’Unione Europea, meno burocrazia e procedure snelle per consentire ai professionisti degli Stati membri di circolare liberamente in tutto il territorio europeo. E’ stata introdotta la definizione di libera professione secondo il principio statuito dalla Corte di Giustizia e cioè “professione esercitata da una persona che, sulla base delle qualifiche professionali specifiche, fornisce a titolo personale, sotto la propria responsabilità, prestazioni intellettuali in modo autonomo nell’interesse del mandante e della collettività” per cui l’esercizio della professione “è in genere sottoposto a obblighi professionali specifici, conformemente alla legislazione nazionale e alle normative elaborate autonomamente nel quadro di quest’ultima dai rispettivi ordini professionali” che “garantiscono e perfezionano la professionalità, la qualità e il rapporto di fiducia esistente con il mandante”. La formazione è un’attività che garantisce e perfeziona la professionalità.
  6. Gli eventi formativi assicurano ai professionisti di ogni età e situazione occupazionale, in un’ottica di pari opportunità, condizioni che facilitano l’apprendimento permanente, al fine di evitare rischi di esclusione sociale e formativa.
  7. La formazione genera, secondo gli indirizzi europei, un atteggiamento responsabile e attivo teso al miglioramento e all’aggiornamento del «capitale umano».
  8. E’ necessario dar luogo a eventi formativi quantomeno aggregati su base regionale capaci di coordinare ed integrare le diverse risorse anche pubbliche, di realizzare un’analisi dei fabbisogni formativi in raccordo con i fabbisogni professionali della società ed individuare le priorità, mettere in campo adeguate misure per la promozione e l’orientamento della domanda di formazione e, quindi, il monitoraggio da chi verifica i risultati.
  9. La categoria dei Geometri è pienamente consapevole che esercitare la libera professione nella società in evoluzione significa essere in grado di fornire una prestazione intellettuale di assoluta competenza e qualità.
  10. La necessità di istituire un percorso di formazione professionale è una conseguenza del continuo evolversi delle normative e delle procedure applicative tecniche.
  11. Tutto il mondo delle scienze e delle tecniche è in continua evoluzione; la tecnologia esasperata ha radicalmente cambiato e sovvertito tutte le tradizionali tecniche lavorative, in ogni campo; la globalizzazione e la informatizzazione del “sistema lavoro” hanno cambiato e velocizzato in modo esponenziale le procedure e le modalità operative; le normative “quadro” e quelle applicative sono modificate e aggiornate con una frequenza quasi imbarazzante che mette a dura prova anche il professionista più attento; la formazione professionale continua non può essere volontaria e/o facoltativa; la formazione professionale continua è basilare e necessaria lungo tutto l’arco della vita professionale a garanzia dei servizi da prestare alla committenza.

Continua…

  • L. 2 marzo 1949, n. 144
    T.U. della tariffa per le prestazioni professionali dei geometri
    (testo coordinato)
  • D.M. 30 maggio 2002
    Adeguamento dei compensi spettanti ai periti, consulenti tecnici, interpreti e traduttori per le operazioni eseguite su disposizione dell’autorità’ giudiziaria in materia civile e penale.
  • D.M. 04 aprile 2001
    Corrispettivi delle attività di progettazione e delle altre attività, ai sensi dell’art. 17, comma 14-bis, della Legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modifiche.
  • ART. 57
    Onorario per costruzioni
  • Perizie di stima