Volumi tecnici
Con la sentenza n. 7217 del 25/02/2011 la Corte di Cassazione torna sull’identificazione della nozione di «volume tecnico».
Per l’identificazione della nozione di «volume tecnico», assumono valore tre ordini di parametri:
– il primo, positivo, di tipo funzionale, relativo al rapporto di strumentalità necessaria del manufatto con l’utilizzo della costruzione alla quale si connette;
– il secondo negativo, ricollegato all’impossibilità di soluzioni progettuali diverse (nel senso che tali costruzioni non devono potere essere ubicate all’interno della parte abitativa);
– il terzo, negativo, ricollegato ad un rapporto di necessaria proporzionalità tra tali volumi e le esigenze effettivamente presenti.
Ne deriva che la nozione in esame può essere applicata solo alle opere edilizie completamente prive di una propria autonomia funzionale, anche potenziale, ed invece esclusa rispetto a locali, in specie laddove di ingombro rilevante, oggettivamente incidenti in modo significativo sui luoghi esterni.
I «volumi tecnici» sono i volumi, non utilizzabili né adattabili ad uso abitativo, strettamente necessari a contenere ed a consentire l’eccesso di quelle parti degli impianti tecnici che non possono, per esigenze tecniche di funzionalità degli impianti stessi, trovare allocazione all’interno della parte abitativa dell’edificio realizzabile nei limiti imposti dalle norme urbanistiche.