Verifica di congruità prevista dall’ art.28 del DL Coesione n.60/2024
Vista la conversione del DL n. 60/2024, c.d. Decreto Coesione, riportiamo una breve sintesi edita da Cassa Edile Siena, evidenziando le disposizioni in materia di verifica di congruità prevista dall’ art.28 del Decreto.
Nell’ambito degli appalti pubblici e privati di realizzazione dei lavori edili, l’articolo 29, comma 10, del D.L. 19/2024 (come modificato dal D.L. 60/2024) introduce l’obbligo per il responsabile del progetto negli appalti pubblici e per il direttore dei lavori negli appalti privati (o il committente, in mancanza di nomina del direttore dei lavori), di verificare, prima di procedere al saldo finale dei lavori, la congruità dell’incidenza della manodopera sull’opera complessiva, nei casi e secondo le modalità di cui al D.M. 143/2021.
Qualora si fosse provveduto al versamento del saldo finale in assenza di esito positivo della verifica o di previa regolarizzazione della posizione da parte dell’impresa affidataria, le nuove disposizione prevedono sanzioni:
– per gli appalti pubblici il responsabile del progetto rischia conseguenze sulla valutazione della sua performance, questo comporta l’obbligo per la stazione appaltante di considerare tale comportamento durante le valutazioni individuali, con la possibilità di segnalare le violazioni all’ANAC e di applicare le normali misure di responsabilità amministrativo-contabile.
– nel caso di lavori privati sono previste sanzioni amministrative da 1.000 € a 5.000 € a carico del direttore dei lavori o del committente, in mancanza di nomina del direttore lavori.